Autore: admin1356

AGI – Si’ alla demolizione della ex centrale termonucleare di Montalto di Castro. Lo ha deciso il Tar del Lazio, rigettando il ricorso presentato nel 2018 da Enel Produzione spa contro i provvedimenti che il Comune di Montalto di Castro, ha adottato al fine della demolizione delle strutture dell’ex centrale assumendone la “sopravvenuta illegittimità-illiceità edilizia, in conseguenza del venir meno del programma nucleare nazionale, per effetto del referendum del 1987, nell’ambito del quale era stata autorizzata la sua realizzazione”.

 

Nella sentenza, depositata oggi dalla sezione seconda bis, Il Tar rileva che “resta fermo il dovere delle parti di prestarsi reciproca leale cooperazione di buona fede nell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione e degli altri atti impugnati, assicurando ogni opportuna iniziativa, con oneri a carico di Enel, per attuare il recupero urbanistico ed edilizio del comprensorio secondo i fini stabiliti dall’ente locale e con le modalità necessarie a prevenire l’aggravamento delle condizioni dei luoghi che la stessa Enel ha prospettato”.

 

 “L’abrogazione della disciplina legittimante insieme alla previsione di un istituto transitorio volto alla riconversione di ciò che era stato intanto realizzato e fabbricato – osservano i giudici amministrativi – compongono una fattispecie normativa complessa che ha definito compiutamente l’assetto degli interessi pubblici coinvolti. Questi ultimi sono evidentemente quelli di natura produttiva e aziendale; ma anche quelli di natura urbanistica e territoriale. Infatti, poiché l’abrogazione trova titolo e causa nel referendum, che era volto a impedire la prosecuzione del programma nucleare italiano; e poiché le procedure speciali di autorizzazione ministeriale all’esecuzione dei lavori di realizzazione della centrale nucleare dipendevano funzionalmente da tale programma, è evidente che non solo è venuto meno il presupposto per l’apertura e il funzionamento della centrale nucleare, ma anche, sul piano urbanistico, la causa legittimante il mantenimento in essere delle relative strutture, che erano funzionali (e quindi vincolate) all’esercizio dell’attività (ormai interdetta)”. Per questo, si legge ancora nella sentenza, “i volumi realizzati (a suo tempo legittimamente) e non recuperati ad altre funzioni (produzione di energia con altre fonti non nucleari), sono divenuti privi di titolo a tutti gli effetti e quindi abusivi”.

Quanto poi “agli argomenti secondo i quali sarebbe l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione a costituire un pericolo per l’ambiente qualora si addivenisse alla sua attuazione invece che alla proposta riqualificazione secondo il progetto che Enel ha presentato nelle more del presente giudizio – conclude la sentenza – si tratta a ogni evidenza di questioni che attengono alla fase applicativa delle misure impartite dal Comune e andranno valutati tra le parti, secondo buona fede, in tale fase”. 

 

Enel “proporrà ricorso. È la posizione dell’azienda che al riguardo precisa che le opere interessate dal provvedimento di demolizione sono state all’epoca legittimamente realizzate in forza di apposita legge e previa autorizzazione, a livello sovracomunale, delle competenti Autorità (delibera CIPE, delibera Regione Lazio, decreto ministeriale). L’esito del referendum del 1987 ha impedito la prosecuzione di dette opere, ma non ha influito sulla legittimità di quanto realizzato”. In ogni caso, aggiunge la società, “ogni definitiva valutazione sulla destinazione di dette opere non potrebbe che essere assunta con il necessario coinvolgimento di tutte le Amministrazioni Pubbliche interessate. Enel confida, pertanto, nella riforma della sentenza da parte del Consiglio di Stato”.

AGI – Gli attivisti milanesi del collettivo europeo The Tyre Extinguishers, con un’azione notturna, hanno preso di mira le gomme di almeno 60 suv in zona Città studi. Il gesto è stato rivendicato sui social come iniziativa per celebrare i due anni dell’associazione. “Attenzione, il tuo Suv uccide – il messaggio scritto nel volantino lasciato sulle auto -. Abbiamo sgonfiato una o più dei tuoi pneumatici. Ti arrabbierai ma non prenderla sul personale. Non sei tu, è la tua auto. L’abbiamo fatto perché andare in giro per le aree urbane con un’auto così enorme ha conseguenze altrettanto enormi per gli altri”.

AGI – Si è conclusa a Novi Ligure, fortunatamente con un lieto fine, la disavventura di una bimba di 9 anni, rimasta sola sul treno in partenza alle 8.15 da Genova Piazza Principe e diretto a Torino Porta Nuova. La piccola è salita sul convoglio mentre la nonna, che la accompagnava, è rimasta chiusa fuori mentre caricava i bagagli proprio mentre il treno è partito. Della presenza della bambina si è accorto il capotreno, che l’ha presa in custodia mentre la nonna, disperata, si è rivolta alla Polfer.

A Novi Ligure, alla fermata del convoglio alle 9.15, ad attendere la bimba c’erano i Carabinieri di Cassano Spinola. I militari l’hanno accompagnata al bar per offrirle la colazione e l’hanno messa in contatto telefonico con la nonna, arrivata un’ora dopo con il treno successivo. Sul posto è arrivata anche la zia della bambina insieme alla quale nonna e nipote sono state accompagnate negli uffici dei Carabinieri di Novi Ligure, dove sono state formalizzate le necessarie operazioni per il riaffido della minore, una volta contattata telefonicamente la mamma.

AGI – Dubbi della Corte costituzionale sulla legittimità del divieto – che dura da più di cinque anni – di rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente (Ncc), fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale. Per questo, la Consulta – nell’esaminare il ricorso della presidenza del Consiglio contro una legge della Regione Calabria del 2023 – ha deciso di sollevare dinanzi a se’ la questione di legittimità inerente la norma che stabilisce tale divieto.

Con un’ordinanza depositata oggi, la Corte osserva che la norma il questione ha consentito la possibilità di bloccare per un tempo “del tutto ingiustificato” il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di Ncc, dovendosi escludere che “sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un’istanza protezionistica”.

 

Sempre sullo stesso tema, i giudici costituzionali hanno poi dichiarato “non fondata” la questione di legittimità inerente un’altra misura contenuta nella legge della Regione Calabria: il Governo, nel suo ricorso, lamentava che la legge regionale avesse esteso anche agli Ncc la facoltà di fornire servizi innovativi, in contrasto con la disciplina dettata dal legislatore statale, che limiterebbe tale facoltà ai titolari di licenza per il servizio di taxi. La Corte ha osservato, in primis, che la legge impugnata riguarda il solo servizio di taxi, e ha poi rilevato che, dal sistema normativo, non si può evincere alcun “radicale e indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi” per coloro che svolgono il servizio di Ncc.

Le innovazioni, oggi capillarmente diffuse nel settore dei trasporti, si legge nella sentenza, “rappresentano il cardine della libertà d’iniziativa economica privata e dell’interazione fra le imprese in un mercato efficiente e attento ai bisogni dei consumatori”.

 

La Consulta ha ribadito che le limitazioni della libertà garantita dall’articolo 41 della Costituzione devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguate e proporzionate rispetto allo scopo da perseguire: un divieto assoluto di fornire servizi innovativi, invece, “configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore”.

 

Associazioni, sentenza storica

 “Per la seconda volta in soli 4 anni la Corte costituzionale torna a occuparsi di Ncc e lo fa con una ordinanza storica. Ovvero ipotizzando che tutto l’impianto normativo varato da Toninelli e Rixi nel 2019 sia incostituzionale oltre che in contrasto col diritto comunitario. Lo sosteniamo da sempre per cui per noi, questa ordinanza è una iniezione di fiducia. Che la Corte costituzionale si debba occupare due volte di Ncc spiega bene il disastro della mobilita’ sotto gli occhi di tutti e spiega altresì quanto sia indispensabile una legge moderna di ispirazione diversa da quella dei tassisti come è stato fino a oggi”. Cosi’ le cinque maggiori associazioni di categoria – Sistema Trasporti, Anitrav, Associazione Ncc Italia, Comitato Air e Asincc – in una nota stampa in relazione alla sentenza della Consulta.

 

“Siamo anche certi che se la Corte si occupasse dell’articolo 85 del codice della strada, diventerebbe solo un brutto ricordo e continueremo a sollevare la questione in tutti i tribunali finché non ne troveremo uno che ci ascolterà – aggiungono – abbiamo abbandonato il tavolo di Salvini anche come rifiuto a concertare su un qualcosa di incostituzionale. Ora la Corte ci ha dato la massima autorevolezza. Il ministro sospenda tutto fino alla sentenza definitiva, se questo è ancora uno Stato di diritto dove chi governa giura sulla Costituzione”.